Decreto nautica N. 279 del 25.05.1988 Tab. D e A: obbligo della cassetta di pronto soccorso in barca

Il Decreto del Ministero della Salute del 27.12.2013 sospende la modifica tanto attesa al Decreto Ministeriale n° 279 del 25.05.1988 sulle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

Per le cassette di pronto soccorso restano tuttora  validi i contenuti della Tabella A e D riportati nel Decreto Ministeriale n° 279 del 25.05.1988:

Tabella ""A"": quantità' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale litoranea, così come definita nella tabella "" A"", al punto 52 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

navigazione nazionale ed internazionale costiera così come definita nella predetta tabella "" A"" del regolamento di sicurezza, ai punti 51 e 49;

pesca costiera ravvicinata, così  come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;

navigazione da diporto ""senza alcun limite"", effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in parte, da personale marittimo arruolato.  

Tabella ""D"": quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:

navi abilitate alla pesca costiera locale, così  come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima;

navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate;

imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla citata legge n. 50/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato.

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