Check up delle dotazioni di sicurezza prima di salpare: tutto pronto per la bella stagione in barca?

Sta per arrivare l’estate! Torna la voglia di navigare, mollare gli ormeggi, allontanarsi dalla costa. È ora di solcare le meravigliose rotte immaginate e pianificate durante l’inverno. Prima di salpare tuttavia c’è lei, la nostra compagna di viaggi e di avventure, la barca: è pronta a partire con noi e veleggiare in tutta sicurezza? Prima però è bene controllare che tutto a bordo sia in ordine ed efficiente: scafo, attrezzature di coperta, winch, albero e sartiame. Ultima verifica, ma non meno importante, alla cassetta di pronto soccorso conforme al Nuovo Decreto in vigore dal 18 Gennaio 2016 e alle dotazioni sicurezza che differiscono per le diverse fasce di navigazione:

Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d’acqua:
1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
2. un salvagente anulare con cima.

Navigazione entro 300 metri dalla costa:
Non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza.
Nota: le unità (natanti compresi) di lunghezza superiore a m 7 quando sono all’ancora devono mostrare un pallone nero avente un diametro di 60 cm.

Entro un miglio dalla costa:
1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
2. un salvagente anulare con cima;
Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono già provviste e sono indicate nel manuale del proprietario):
3. pompa o altro attrezzo di esaurimento;
4. mezzi antincendio – estintori
Note:
1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994

Navigazione entro tre miglia dalla costa:
1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
2. salvagente anulare con cima;
3. una boetta fumogena;
4. due fuochi a mano a luce rossa;
Nota:
la boetta fumogena e i fuochi a mano hanno una validità di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione.
5. fanali regolamentari
Note:
a) per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
b) un’unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l’orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali;
c) in un’unità a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa d’albero, dove possano essere visti con più facilità.
6. apparecchi di segnlazione sonora (fischietto);
Nota:
le unità di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba)).
7. Le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando procedono contemporaneamente a vela e a motore;
Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marcho CE sono già provviste):
8.pompa o altro attrezzo di esaurimento;
9.mezzi antincendio – estintori
Note:
1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994

Navigazione entro sei miglia dalla costa:
1. le dotazione di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
2. una boetta luminosa;
3. due boette fumogene (anziché una);
4. due razzi a paracadute a luce rossa;
Nota:
i segnali di soccorso indicati ai numeri 3 e 4 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al rivenditore).

Navigazione entro 12 miglia dalla costa:
1. le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
2. apparecchio galleggiante (per tutte le persone a bordo). I vecchi “atolli” che rispondono ai requisiti di cui al D.M. 2.12.1977 sono tuttora validi);
3. una boetta luminosa;
4. due boette fumogene;
5. bussola e relative tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per le imbarcazioni ma non per i natanti);
Nota:
Le imbarcazioni da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a distanza superiore alle sei miglia devono essere munite della tabella di deviazione vistata dall’Autorità marittima.
A tale scopo la bussola installata a bordo deve essere sottoposta a compensazione da parte di personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto, che al termine delle operazioni (giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza. Rientra nella responsabilità del conduttore verificare il corretto funzionamento della bussola e aggiornare i valori delle deviazioni.
6. due razzi a paracadute a luce rossa;
Nota:
i segnali di soccorso di cui ai numeri 4 e 6 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al rivenditore).
7. apparato VHF. Con l’installazione dell’apparato deve essere richiesta la licenza di esercizio e a bordo deve essere presente un operatore munito del certificato limitato Rtf.

Navigazione entro 50 miglia dalla costa:
1. zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo);
2. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
3. salvagente anulare con cima;
4. una boetta luminosa;
5. due boette fumogene;
6. bussola e relative tabelle di deviazione (per le tabelle vedi nota precedente);
7. un orologio, un barometro, un binocolo;
8. carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di carteggio;
Nota:
Le carte nautiche possono essere sostituite con quelle elettroniche ma il DM 10.7.2000 che stabilisce le modalità di impiego della cartografia digitale prevede che, nei casi di avaria al sistema principale dell’ECS (Electronic Chart System), debba essere presente a bordo un sistema ausiliario che può essere costituito da altro sistema della stessa classe o di classe inferiore ovvero da un portafoglio di carte nautiche in scala 1:250.000 o maggiore in relazione alla navigazione da intraprendere.
9. tre fuochi a mano a luce rossa;
10. tre razzi a paracadute a luce rossa;
Nota:
i segnali di soccorso di cui ai numeri 5, 9 e 10 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al rivenditore).
11. fanali regolamentari;
Note:
a) per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
b) un’unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l’orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali;
c) in un’unità a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa d’albero dove posano essere visti con più facilità.
13. apparecchi di segnalazione sonora (fischietto);
Nota:
le unità di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba).
14. strumento di radioposizionamento (Loran, GPS, ecc.);
15. apparato Vhf. Con l’installazione dell’apparato deve essere richiesta la licenza di esercizio e a bordo deve essere presente un operatore munito del certificato limitato Rtf.;
16. riflettore radar;
17. le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quanto procedono contemporaneamente a vela e a motore.
Le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza sono obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono già provviste):
18. pompa o altro attrezzo di esaurimento;
19. mezzi antincendio – estintori
il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994.

Navigazione senza alcun limite:
1. I mezzi e le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 50 miglia dalla costa, nonché:
2. tre boette fumogene;
3. quattro fuochi a mano a luce rossa;
4. quattro razzi a paracadute a luce rossa;
5. E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Non sono previste caratteristiche regolamentari. Esistono due tipi: classe A con frequenza di 406 MHz e classe B (mini) con frequenza di 243 MHz ed entrambi con un segnale faro sulla frequenza di 121,5 MHz.

Requisiti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni:
a. zattere di salvataggio:conformi al D.M. 12.8.2002 n. 219.
Nota:
devono essere sottoposte a revisione ogni 2 anni presso stazioni autorizzate dal fabbricante.
b. apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M. 29.9.1999 n. 412;
Nota:
devono essere controllate ogni 4 anni presso stazioni di revisione del fabbricante o dallo stesso autorizzate.
c. salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 385;
d. cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio 1996 (quelle che riportano il marchio CE);
e. riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 386;
f. segnali di soccorso: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 387 (per i razzi, i fuochi a mano e i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione);
g. bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 388 (per le tabelle di deviazione vedi sezione certificato di sicurezza e nota relativa alla navigazione entro 12 miglia).
Secondo le previsioni del regolamento di sicurezza sulla navigazione da diporto, sono riconosciuti inoltre validi i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali.
Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza stabiliti dalla “Convenzione Solas 74 come emendata” per le navi commerciali, possono essere impiegati a bordo anche delle unità da diporto. I mezzi e le attrezzature di sicurezza, fatta eccezione delle nuove zattere di salvataggio, sulle quali è indicato il “nome o numero identificativo dell’unità” possono ruotare da un mezzo nautico all’altro poiché non esiste alcuna norma che preveda la marcatura delle stesse con riferimento all’unità.
Sono altresì ritenuti validi i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalle precedenti disposizioni, esistenti a bordo alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (avvenuto il 1° gennaio 2000) e la loro sostituzione è obbligatoria solo in caso di deterioramento, cattivo funzionamento o per scadenza nella validità e ove previsto l’obbligo di provvedere alla revisione periodica.

Certificato di sicurezza

Il certificato di sicurezza è rilasciato, contestualmente alla licenza di navigazione, all’atto della prima immatricolazione nei registri dal competente dell’ufficio. Con la riforma della nautica i registri delle imbarcazioni da diporto sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi nonché dagli ex Uffici Provinciali MTCT (ora Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti) autorizzati dal Ministro. Gli Uffici Locali Marittimi e le Delegazioni di Spiaggia non sono più autorizzati a tenere i registri. Il regolamento di sicurezza non ha modificato la validità del certificato di sicurezza. Per le unità nuove appartenenti alle categorie C e D marcate CE e per quelle costruite in base alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni. Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge 50/1971 la validità del certificato è invece di otto anni.
Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni.