Regione ABRUZZO - Ordinanza balneare 2025
Questo articolo è stato pubblicato il 2 maggio 2025
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Dotazioni primo soccorso obbligatorie per gli stabilimenti balneari.
Non manca molto all’inizio della stagione balneare del 2025, la Regione Abruzzo firma l’ordinanza per l’attività sulle spiagge.
L’Ordinanza Balneare 2025 della Regione Abruzzo conferma la stagione balneare 2025 compresa tra l’11 marzo 2025 e il 23 novembre 2025.
> SCARICA QUI L’ORDINANZA BALNEARE REGIONE ABRUZZO 2025 <
I concessionari, o il concessionario titolare di più aree adiacenti con un fronte massimo di 50 mt, dovranno dotarsi di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità ed opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, costituito almeno da:
- N°1 pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- N°3 bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero n°1 bombola portatile monouso (non ricaricabile) di ossigeno almeno da 0,90 lt per ossigenoterapia oppure, in alternativa, n. 1 bombola portatile ricaricabile di ossigeno almeno da 0,90 lt per ossigenoterapia;
- N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una ad uso pediatrico;
- N°1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente, collocato in punto facilmente individuabile e raggiungibile.
Le spiagge in concessione e le spiagge libere potranno essere dotate, previa comunicazione da parte dei concessionari e delle Amministrazioni comunali, alla competente Autorità Marittima ed alla Centrale Operativa del 118 della relativa Provincia, di defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) completo di piastre adesive monouso adulto e pediatrico, forbici taglia-abiti, garze non sterili e tricotomo, utilizzabile da personale sanitario e/o altro personale abilitato ed addestrato al Basic Life Support - Defibrillation (B.L.S.-D.) e Pediatric Basic Life Support - Defibrillation (P.B.L.S.-D.). È preferibile che i concessionari si dotino, previa adeguata formazione, di un defibrillatore (uno in caso di due concessionari confinanti), nonché di opportuni dispostivi, adeguati e conformi alle normative vigenti, per garantire l’accessibilità e consentire la balneazione ai diversamente abili.